IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi "G.  D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto 20  giugno 1935, n. 1071,  convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica del 18 marzo 1996 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.  93 del 27 aprile 1996 riguardante le
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario relativamente
al corso di laurea in storia;
  Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo;
  Visto il  parere favorevole espresso dal  comitato di coordinamento
regionale  delle Universita'  abruzzesi  nella seduta  del 5  ottobre
1998;
  Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Ateneo;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  27 gennaio 1998,
n. 25 ed in particolare l'art. 2, comma 4;
  Considerato  che lo  statuto  di  autonomia dell'Universita'  degli
studi "G.  D'Annunzio" di  Chieti, emanato  con decreto  rettorale in
data 21  febbraio 1996, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  - serie
generale -  n. 66  del 19  marzo 1996,  non contiene  gli ordinamenti
didattici  e  che il  loro  inserimento  e previsto  nel  regolamento
didattico di Ateneo;
  Considerato   altresi',   che   nelle  more   dell'approvazione   e
dell'emanazione  del regolamento  didattico  di  Ateneo le  modifiche
relative all'ordinamento degli  studi dei corsi di  laurea, dei corsi
di diploma  e delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul
vecchio  statuto, approvato  e modificato  con le  disposizioni sopra
citate;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;
                              Decreta:
  E' istituito, a decorrere  dall'anno accademico 1998/1999 presso la
facolta'  di  lettere e  filosofia,  il  corso  di laurea  in  storia
pertanto lo  statuto dell'Universita' degli studi  "G. D'Annunzio" di
Chieti,  approvato  e  modificato  con i  decreti  sopraindicati,  e'
ulteriormente modificato nel titolo III come appresso indicato.
  Nell'art. 37  del capo I relativo  ai corsi di laurea  e di diploma
attivati  presso la  facolta' di  lettere e  filosofia e  inserito il
corso di laurea in storia.
  Gli articoli 38 e 39 sono soppressi.
  Dopo il  capo III riguardante  il corso  di laurea in  filosofia e'
inserito il  capo IV  relativo al  corso di laurea  in storia  con il
seguente ordinamento didattico:
                      Corso di laurea in Storia
                         Tabella XXXIII-bis
                              Art. 45.
                         Afferenza e accesso
  1. Il corso di laurea in  storia afferisce alla facolta' di lettere
e filosofia.
  2. L'accesso  al corso  di laurea e'  regolato in  conformita' alle
vigenti disposizioni di legge.
                              Art. 46.
                    Finalita' del corso di laurea
  Il corso di laurea in storia ha lo scopo di promuovere e sviluppare
la conoscenza e la comprensione delle diverse realta' storicosociali,
fornendo a  questo fine  i contenuti e  gli strumenti  metodologici e
critici necessari, in funzione sia  degli esiti professionali che, in
aggiunta  all'insegnamento, possono  a vario  titolo avvalersi  delle
relative  competenze, sia  dell'avvio  alla  ricerca con  particolare
riguardo agli  ambiti delle aree disciplinari  caratterizzanti di cui
all'art. 47.
                               Art. 47.
                  Aree disciplinari caratterizzanti
  1. Settori scientificodisciplinari,  comprensivi degli insegnamenti
attivati presso ciascun  corso di laurea in storia o  che questo puo'
mutuare  da  altri   corsi  di  laurea,  sono   raggruppati  in  aree
disciplinari, tra  le quali  sono specificamente  caratterizzanti del
corso di laurea le seguenti:
   1) area delle scienze storiche dell'antichita';
   2) area delle scienze storiche del medioevo;
   3) area delle scienze storiche dell'eta' moderna;
   4) area delle scienze storiche dell'eta' contemporanea;
   5) area delle scienze storicopolitiche;
   6) area delle scienze storiche giuridicoistituzionali;
   7) area delle scienze storichereligiose;
   8) area delle scienze socioantropologiche;
   9) area della civilta' bizantina (L06D).
                              Art. 48.
              Durata e articolazione del corso di laurea
  1. Il corso di laurea in storia dura quattro anni e comprende da un
minimo di 22 a un massimo di 23 annualita' di insegnamento.
  2.  Il  corso  di  laurea   si  articola  in  indirizzi  di  taglio
cronologico:   antico,   medioevale,  moderno,   contemporaneo,   e/o
tematicodisciplinare: orientale, storicoreligioso, storicosociale.
  3.  Nel quadro  delle vigenti  norme sull'autonomia  universitaria,
l'universita'   attiva   gli   indirizzi  confacenti   alla   propria
programmazione,   alle   esigenze   formative   legate   agli   esiti
professionali, alle risorse didattiche disponibili.
  4.   Il  corso   degli   studi  e'   comprensivo  di   insegnamenti
istituzionali  comuni  e  di  insegnamenti  relativi  agli  indirizzi
attivati.
  Gli  insegnamenti istituzionali  devono fornire  agli studenti  gli
elementi  di metodo  e i  contenuti di  fondo inerenti  il rispettivo
settore  scientificodisciplinare, sia  in  funzione  di una  adeguata
preparazione di  base, sia in  vista degli approfondimenti  legati ai
vari indirizzi.
                              Art. 49.
                      Organizzazione degli studi
  1.   Il  Consiglio   della   struttura   didattica  stabilisce   la
distribuzione delle discipline sui quattro  anni di durata del corso:
determina inoltre  le eventuali propedeuticita' e  le obbligatorieta'
ai fini dei  singoli indirizzi, nonche' le  modalita' delle eventuali
prove scritte,  come di ogni  altro accertamento di profitto  che sia
ritenuto opportuno.
  2.  Dopo aver  superato tutte  le prove  di esame  delle discipline
incluse  nel piano  di studio,  lo  studente e'  ammesso a  sostenere
l'esame  di  laurea,  il  quale consiste  nella  discussione  di  una
dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio
seguito.
                              Art. 50.
                      Affinita' e riconoscimenti
  1. Il corso di  laurea in storia e' affine ai corsi  di laurea e ai
corsi  di diploma  delle facolta'  di lettere  e filosofia,  lingue e
letterature  straniere,  conservazione  dei beni  culturali,  nonche'
della facolta' di scienze della formazione.
  2. Per  il riconoscimento di  prove d'esame sostenute  in curricula
didattici  diversi  da quelli  del  corso  di  laurea in  storia,  il
consiglio   della  struttura   didattica   valuta  l'utilita'   delle
discipline oggetto  di tali prove  nel contesto proprio del  corso di
laurea  in storia,  determinando altresi'  l'anno di  corso a  cui lo
studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.
                              Art. 51.
                        Manifesto degli studi
  A mezzo del manifesto annuale  degli studi il consiglio di facolta'
provvede  a  disciplinare,  per   quanto  di  proprio  interesse,  il
complesso delle materie  indicate dall'art. 11, comma  2, della legge
n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente
nel piano di studio ai  fini della partecipazione alle diverse classi
di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.
                              Art. 52.
                         Curriculum didattico
  1. Sono  insegnamenti istituzionali  comuni da  12 a  13 discipline
cosi' individuate:
  sei discipline a scelta nei  settori: L02A, L02B, L06D, M01X, M02A,
M04X e M08A.
  Dovranno, comunque,  obbligatoriamente far parte del  curriculum le
seguenti  discipline:  storia  greca (L02A),  storia  romana  (L02B),
storia medievale (M01X), storia  moderna (M02A), storia contemporanea
(M04X);
   tre discipline a scelta nei settori:
  M03A   (storia   delle   religioni),  oppure   M03B   (storia   del
cristianesimo e delle chiese),  oppure M03C (storia del cristianesimo
antico e medievale), oppure M03D  (storia del cristianesimo moderno e
contemporaneo);
    M05X (discipline demoetnoantropologiche);
    M05E (storia della scienza);
    M12A (archivistica);
    M12B (paleografia);
    N18X (storia del diritto romano);
    N19X (storia del diritto italiano);
    P03X (storia economica);
    Q01B (storia delle dottrine politiche);
    Q01C (storia delle istituzioni politiche);
    Q04X (storia delle relazioni internazionali);
  Q05A (sociologia generale), oppure Q02X (scienza politica);
  una  disciplina riferita  alla storia  di singole  aree geografiche
(L05A, L13E,  L13H, L13I, L14A,  L15B, L23F, L23G, M02B,  Q03X, Q06A,
Q06B);
   da tre a quattro discipline a scelta fra:
    letteratura italiana (L12A);
    letteratura latina (L07A);
  una  disciplina a  scelta nei  settori L16A  (lingua e  letteratura
francese),  L17A  (lingua e  letteratura  spagnola),  L18A (lingua  e
letteratura  inglese),  L19A  (lingua e  letteratura  tedesca),  L21B
(lingue e letterature slavoorientali);
  una disciplina  a scelta  nei settori L03B  (archeologia classica),
L03D  (archeologia medievale),  L25A  (storia dell'arte  medioevale),
L25B   (storia    dell'arte   moderna),   L25C    (storia   dell'arte
contemporanea);
  una  disciplina  a  scelta  nei settori  M08A  (geografia)  e  M06B
(geografia economicopolitica);
  una disciplina a scelta nei  settori M08A (storia della filosofia),
M07A (filosofia teoretica), M07C  (filosofia morale), Q01A (filosofia
politica).
  2.  Sono   insegnamenti  di  indirizzo   da  10  a   11  discipline
individuate,  nell'ambito  dei settori  compresi  nelle  aree di  cui
all'art.  47, in  funzione  dell'indirizzo prescelto  e dei  percorsi
didattici definiti da  ciascun corso di laurea,  lasciando spazio per
le eventuali iterazioni, nonche' per gli autonomi interessi culturali
dello studente.
  La scelta e' comunque effettuata in modo da garantire l'organicita'
culturale  e  l'efficacia  professionale  di ogni  singolo  piano  di
studio.
  3.  Per  essere  ammesso  all'esame di  laurea,  lo  studente  deve
dimostrare  di  avere  adeguata   conoscenza  di  almeno  due  lingue
straniere. Le relative prove di  idoneita', da collocare di norma non
prima del terzo  anno, si svolgono secondo le  modalita' definite dal
corso di laurea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 7 ottobre 1998
                                               Il rettore: Cuccurullo