IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 marzo 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 del 27 aprile 1996 riguardante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in storia; Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento regionale delle Universita' abruzzesi nella seduta del 5 ottobre 1998; Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Ateneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 ed in particolare l'art. 2, comma 4; Considerato che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato altresi', che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici; Decreta: E' istituito, a decorrere dall'anno accademico 1998/1999 presso la facolta' di lettere e filosofia, il corso di laurea in storia pertanto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel titolo III come appresso indicato. Nell'art. 37 del capo I relativo ai corsi di laurea e di diploma attivati presso la facolta' di lettere e filosofia e inserito il corso di laurea in storia. Gli articoli 38 e 39 sono soppressi. Dopo il capo III riguardante il corso di laurea in filosofia e' inserito il capo IV relativo al corso di laurea in storia con il seguente ordinamento didattico: Corso di laurea in Storia Tabella XXXIII-bis Art. 45. Afferenza e accesso 1. Il corso di laurea in storia afferisce alla facolta' di lettere e filosofia. 2. L'accesso al corso di laurea e' regolato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. Art. 46. Finalita' del corso di laurea Il corso di laurea in storia ha lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza e la comprensione delle diverse realta' storicosociali, fornendo a questo fine i contenuti e gli strumenti metodologici e critici necessari, in funzione sia degli esiti professionali che, in aggiunta all'insegnamento, possono a vario titolo avvalersi delle relative competenze, sia dell'avvio alla ricerca con particolare riguardo agli ambiti delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 47. Art. 47. Aree disciplinari caratterizzanti 1. Settori scientificodisciplinari, comprensivi degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di laurea in storia o che questo puo' mutuare da altri corsi di laurea, sono raggruppati in aree disciplinari, tra le quali sono specificamente caratterizzanti del corso di laurea le seguenti: 1) area delle scienze storiche dell'antichita'; 2) area delle scienze storiche del medioevo; 3) area delle scienze storiche dell'eta' moderna; 4) area delle scienze storiche dell'eta' contemporanea; 5) area delle scienze storicopolitiche; 6) area delle scienze storiche giuridicoistituzionali; 7) area delle scienze storichereligiose; 8) area delle scienze socioantropologiche; 9) area della civilta' bizantina (L06D). Art. 48. Durata e articolazione del corso di laurea 1. Il corso di laurea in storia dura quattro anni e comprende da un minimo di 22 a un massimo di 23 annualita' di insegnamento. 2. Il corso di laurea si articola in indirizzi di taglio cronologico: antico, medioevale, moderno, contemporaneo, e/o tematicodisciplinare: orientale, storicoreligioso, storicosociale. 3. Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, l'universita' attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, alle esigenze formative legate agli esiti professionali, alle risorse didattiche disponibili. 4. Il corso degli studi e' comprensivo di insegnamenti istituzionali comuni e di insegnamenti relativi agli indirizzi attivati. Gli insegnamenti istituzionali devono fornire agli studenti gli elementi di metodo e i contenuti di fondo inerenti il rispettivo settore scientificodisciplinare, sia in funzione di una adeguata preparazione di base, sia in vista degli approfondimenti legati ai vari indirizzi. Art. 49. Organizzazione degli studi 1. Il Consiglio della struttura didattica stabilisce la distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso: determina inoltre le eventuali propedeuticita' e le obbligatorieta' ai fini dei singoli indirizzi, nonche' le modalita' delle eventuali prove scritte, come di ogni altro accertamento di profitto che sia ritenuto opportuno. 2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente e' ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio seguito. Art. 50. Affinita' e riconoscimenti 1. Il corso di laurea in storia e' affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonche' della facolta' di scienze della formazione. 2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricula didattici diversi da quelli del corso di laurea in storia, il consiglio della struttura didattica valuta l'utilita' delle discipline oggetto di tali prove nel contesto proprio del corso di laurea in storia, determinando altresi' l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto. Art. 51. Manifesto degli studi A mezzo del manifesto annuale degli studi il consiglio di facolta' provvede a disciplinare, per quanto di proprio interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria. Art. 52. Curriculum didattico 1. Sono insegnamenti istituzionali comuni da 12 a 13 discipline cosi' individuate: sei discipline a scelta nei settori: L02A, L02B, L06D, M01X, M02A, M04X e M08A. Dovranno, comunque, obbligatoriamente far parte del curriculum le seguenti discipline: storia greca (L02A), storia romana (L02B), storia medievale (M01X), storia moderna (M02A), storia contemporanea (M04X); tre discipline a scelta nei settori: M03A (storia delle religioni), oppure M03B (storia del cristianesimo e delle chiese), oppure M03C (storia del cristianesimo antico e medievale), oppure M03D (storia del cristianesimo moderno e contemporaneo); M05X (discipline demoetnoantropologiche); M05E (storia della scienza); M12A (archivistica); M12B (paleografia); N18X (storia del diritto romano); N19X (storia del diritto italiano); P03X (storia economica); Q01B (storia delle dottrine politiche); Q01C (storia delle istituzioni politiche); Q04X (storia delle relazioni internazionali); Q05A (sociologia generale), oppure Q02X (scienza politica); una disciplina riferita alla storia di singole aree geografiche (L05A, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M02B, Q03X, Q06A, Q06B); da tre a quattro discipline a scelta fra: letteratura italiana (L12A); letteratura latina (L07A); una disciplina a scelta nei settori L16A (lingua e letteratura francese), L17A (lingua e letteratura spagnola), L18A (lingua e letteratura inglese), L19A (lingua e letteratura tedesca), L21B (lingue e letterature slavoorientali); una disciplina a scelta nei settori L03B (archeologia classica), L03D (archeologia medievale), L25A (storia dell'arte medioevale), L25B (storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea); una disciplina a scelta nei settori M08A (geografia) e M06B (geografia economicopolitica); una disciplina a scelta nei settori M08A (storia della filosofia), M07A (filosofia teoretica), M07C (filosofia morale), Q01A (filosofia politica). 2. Sono insegnamenti di indirizzo da 10 a 11 discipline individuate, nell'ambito dei settori compresi nelle aree di cui all'art. 47, in funzione dell'indirizzo prescelto e dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, lasciando spazio per le eventuali iterazioni, nonche' per gli autonomi interessi culturali dello studente. La scelta e' comunque effettuata in modo da garantire l'organicita' culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio. 3. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneita', da collocare di norma non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalita' definite dal corso di laurea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 7 ottobre 1998 Il rettore: Cuccurullo